La Legge di Bilancio 2021 ha previsto l’estensione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali con non poche novità rispetto alla precedente disciplina.
Prima di analizzarle nel dettaglio ricordiamo che il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese (escluse quelle in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che il relativo ordine di acquisto risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Tipologia di beni agevolabili e beni esclusi
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali (questi ultimi erano esclusi nella precedente disciplina) esclusivamente nuovi e strumentali all’esercizio d’impresa.
Restano invece esclusi dall’agevolazione gli investimenti riguardanti:
- veicoli e altri mezzi di trasporto (diversi dall’autocarro): si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);
- beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
- fabbricati e costruzioni;
- beni di cui all’allegato 3 Legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Aliquote ed importi per ciascuna tipologia di bene
Si indicano di seguito le aliquote e gli importi spettanti per ciascuna tipologia di bene.
1) Beni materiali e immateriali “ordinari”: possono usufruire di un’aliquota pari al 10% del costo sostenuto su un massimo rispettivamente di 2 milioni di euro per i beni materiali e 1 milione di euro per beni immateriali.
2) Beni materiali e immateriali per strumenti tecnologici destinati al lavoro agile: possono usufruire di un’aliquota pari al 15% del costo sostenuto su un massimo rispettivamente di 2 milioni di euro per i beni materiali e 1 milione di euro per beni immateriali.
3) Beni materiali “Industria 4.0” (Allegato A alla legge 232/2016): possono usufruire di un’aliquota pari al:
- 50% del costo sostenuto su un massimo di 2,5 milioni;
- 30% del costo sostenuto tra un minimo di 2,5 milioni e 10 milioni;
- 10% del costo sostenuto oltre i 10 mln;
4) Software “Industria 4.0” (Allegato B alla legge 232/2016): possono usufruire di un’aliquota pari al 20% su acquisti di importo fino a 1 milione di euro;
Come già precedentemente evidenziato, l’investimento deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2021.
Modalità e tempi di utilizzo del credito d’imposta
Una delle maggiori novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 riguarda le tempistiche di compensazione del credito in F24; il credito è compensabile in 3 quote annuali di uguale importo (contro le 5 quote previste dalla precedente disciplina), fatta eccezione per quelle imprese e professionisti con ricavi o compensi inferiori a 5 mln i quali possono utilizzare l’importo in compensazione in unica soluzione (solo per investimenti ordinari).
La compensazione può essere effettuata dal momento di entrata in funzione del bene (nel caso di beni “Non Industria 4.0”) o dal momento in cui avviene l’Interconnessione (per beni “Industria 4.0”); a tal riguardo è bene ricordare come precedentemente il credito potesse essere utilizzato in compensazione solo a partire dall’anno successivo di entrata in funzione del bene e/o di avvenuta interconnessione.
È importante sottolineare che ai fini dell’individuazione della corretta disciplina da applicare - tra quella vigente e quella precedente - rileva il momento di effettuazione dell’investimento, variabile in funzione della modalità di acquisizione del bene.
Obblighi documentali
A fini della corretta applicazione della normativa in oggetto, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati dovranno riportare obbligatoriamente la dicitura relativa alla normativa per il bonus spessante, ossia:
“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020”.
In relazione, invece, agli investimenti in “beni Industria 4.0”, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un professionista nella quale risulti che i beni oggetto dell’investimento presentano tutte le caratteristiche tecniche richieste dalla normativa e che siano interconnessi al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario inferiore a 300.000 euro, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni?
Uno degli aspetti più interessanti è la possibilità di cumulo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, ai sensi dell’art. 1 comma 192 della L. 160/2019, con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Tra le agevolazioni più interessanti con le quali è possibile il cumulo ricordiamo:
- credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, come espressamente previsto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/2016;
- Nuova Sabatini, avendo chiarito l’Agenzia delle Entrate la possibilità di cumulo di tale agevolazione con tutte le misure non rientranti tra gli Aiuti di Stato.
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