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Compensi sportivi dilettantistici e Partita IVA: il perimetro applicativo delle franchigia

15/08/2026 10:05

Domenico Di Menno

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Compensi sportivi dilettantistici e Partita IVA: il perimetro applicativo delle franchigia

Novità nella compilazione del quadro LM dei compensi sportivi dilettantistici per la franchigia di 15.000 euro

.

 

 

 

I compensi percepiti nell'ambito del lavoro sportivo dilettantistico da soggetti titolari di partita IVA beneficiano, a determinate condizioni, di due distinte franchigie: 

  • una fiscale, di 15.000 euro annui;
  • una previdenziale, di 5.000 euro annui. 


Si tratta tuttavia di agevolazioni che non si applicano indistintamente a tutti i compensi riconducibili, in senso lato, all'attività sportiva, ma solo a quelli percepiti in una specifica veste soggettiva. Comprendere correttamente questo perimetro è essenziale per una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi.
 

 

 

Il perimetro soggettivo della franchigia di 15.000 euro

 

L'art. 25 del D.Lgs. 36/2021 definisce "lavoratore sportivo" chi esercita l'attività a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo: associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), Federazioni sportive nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, CONI, CIP. L'art. 36, comma 6, dello stesso decreto esenta fino a 15.000 euro annui i "compensi di lavoro sportivo" — espressione che rinvia proprio alla nozione dell'art. 25.

Ne consegue che restano esclusi dalla franchigia:

  • i compensi per prestazioni rese direttamente a privati, senza intermediazione di una ASD/SSD;
  • i compensi per prestazioni rese ad aziende o professionisti non riconducibili all'ordinamento sportivo;
  • i compensi per sponsorizzazioni o diritti di immagine fatturati direttamente a un soggetto estraneo all'ordinamento sportivo.

 

Su tali compensi trova applicazione la disciplina fiscale e previdenziale ordinaria, senza alcuna agevolazione specifica.

 

 

 

Regime forfettario e regime ordinario a confronto

 

Per i professionisti in contabilità ordinaria o semplificata, che dichiarano il reddito nel Quadro RE, l'applicazione della franchigia non pone particolari criticità: il quadro determina il reddito per differenza analitica tra compensi e costi effettivamente sostenuti, per cui l'importo esente si sottrae direttamente dal compenso lordo prima del calcolo del reddito imponibile.

 

Nel regime forfettario (Quadro LM), la questione è più complessa, poiché il reddito imponibile non deriva da un calcolo analitico, ma dall'applicazione di un coefficiente di redditività ai compensi. Fino al Modello Redditi 2025 il quadro LM non prevedeva alcun campo dedicato alla franchigia — a differenza dei quadri RC e RE, che già ne disponevano — creando non poche perplessità ed incertezza sulla spettanza di tale franchigia. Ciò ha costretto molti professionisti che avevnao comunque ritenuto opportuno appplicarla — come lo scrivente — a gestirla extra-contabilmente ed indicare i compensi nel rigo LM al netto della franchigia. 

Con il Modello Redditi PF 2026 (periodo d'imposta 2025), nella colonna 7 "casi particolari" dei righi LM22-LM27 è stato finalmente introdotto il codice "2", riservato ai compensi da lavoro sportivo dilettantistico ex art. 36, comma 6, che permette appunto di considerare la franchigia di 15.000 euro direttamente nel modello dichiarativo. 


Ne consegue che, applicando la franchigia, il coefficiente di redditività si applica solo alla parte di compenso eccedente i 15.000 euro. Ma attenzione ai limiti per la permanenza nel regime forfettario, poiché l'intero compenso, franchigia compresa, rileva comunque ai fini della soglia di permanenza nel regime (85.000 con uscita nell'anno successivo, ovvero 100.000 euro con uscita immediata).

 

⚠️ Consiglio operativo: poiché il codice si applica per singolo rigo, è necessario indicare in righi distinti i compensi da soggetti sportivi (con codice "2") e i compensi da soggetti non sportivi (senza codice), per evitare di estendere indebitamente la franchigia a compensi che non ne hanno diritto.

 

 

 

La ripartizione della franchigia in presenza di più codici ATECO

 

Un caso particolare si verifica quando il contribuente svolge, nell'ambito del lavoro sportivo dilettantistico, più attività riconducibili a codici ATECO diversi, ciascuno con un proprio coefficiente di redditività (ad esempio, attività di istruttore e attività di atleta). In tale ipotesi, la franchigia di 15.000 euro va ragguagliata proporzionalmente tra i diversi codici ATECO, in base al peso percentuale dei rispettivi compensi.

 

Esempio: un contribuente percepisce 50.000 euro da ASD/SSD, di cui 40.000 euro (pari all'80% del totale) come istruttore con ATECO 85.51.00 “Corsi sportivi e ricreativi” e coefficiente 78%; 10.000 euro (20% del totale) come giocatore con ATECO 93.19.99 “Altre attività sportive nca” e coefficiente 67%. 
La franchigia si ripartisce quindi in 12.000 euro (80% di 15.000) per l'attività di istruttore e 3.000 euro (20% di 15.000) per l'attività di giocatore.

Il medesimo contribuente percepisce inoltre 11.000 euro da clienti privati per prestazioni riconducibili al codice ATECO 93.19.99 (si pensi alle sponsorizzazioni ricevute da società non sportive), non soggette alla franchigia. Il Quadro LM richiederà quindi tre righi distinti:

  1. ATECO 85.51.00, compensi 40.000 euro, codice 2 in colonna 7, franchigia 12.000 euro = reddito imponibile 28.000 euro;
  2. ATECO 93.19.99, compensi 10.000 euro, codice 2 in colonna 7, franchigia 3.000 euro = reddito imponibile 7.000 euro;
  3. ATECO 93.19.99, compensi 11.000 euro, nessun codice in colonna 7 = reddito imponibile 11.000 euro.

 

Reddito lordo forfettario: (28.000 × 78%) + (7.000 × 67%) + (11.000 × 67%) = 21.840 + 4.690 + 7.370 = 33.900 euro, su cui applicare l'imposta sostitutiva. Ai fini della soglia di permanenza nel regime rilevano invece i compensi lordi complessivi (50.000 + 11.000 = 61.000 euro).


⚠️ Si precisa che, per questioni di chiarezza informativa e semplificazioni di calcolo, non si è tenuto conto dell’eventuale deduzione dal reddito dei contributi INPS versati.

 

 

 

Il fronte previdenziale: Quadro RR e Circolare INPS 72/2024

 

Sul piano contributivo, la Circolare INPS n. 72/2024 distingue, nel Quadro RR la Sezione II (attività professionale ordinaria in Gestione Separata) dalla Sezione III (compensi come lavoratore sportivo dilettante ex art. 25). Quest'ultima prevede una franchigia di 5.000 euro e una base imponibile ai fini IVS ridotta al 50% fino al 31 dicembre 2027. A differenza del Quadro LM, la franchigia previdenziale non richiede ripartizioni per codice ATECO, ma si applica in modo unitario al complesso dei compensi percepiti come lavoratore sportivo.

Applicando i dati dell'esempio precedente (50.000 euro da ASD, 11.000 euro da privati, nessun'altra copertura previdenziale):

  1. SEZIONE III Enti Sportivi: Compenso 50.000, franchigia 5.000, riduzione base imponibile 50% = base imponibile 22.500 euro → contributo dovuto = 6.178,50 euro; 
  2. SEZIONE II Compensi da privati: Compenso 11.000, percentuale di redditività 67% = base imponibile 7.370 euro → contributo dovuto = 1.933,15 euro.

 

Totale contributi dovuti:  8.111,65 euro.

 

(esempio costruito sulle aliquote riportate nella Circolare INPS 72/2024, a scopo illustrativo; aliquote e massimali vanno verificati per l'anno di riferimento)

 

 

 

Sintesi operativa

 

  1. La franchigia, fiscale e previdenziale, spetta solo per i compensi percepiti da un soggetto dell'ordinamento sportivo; i compensi da privati, aziende non sportive o sponsorizzazioni dirette ne restano esclusi.
  2. Nel Quadro RE l'applicazione è diretta; nel Quadro LM richiede l'uso del codice "2" su righi distinti.
  3. In presenza di più codici ATECO per l'attività sportiva, la franchigia fiscale va ripartita proporzionalmente tra i righi interessati.
  4. Nel Quadro RR, la distinzione tra Sezione II e Sezione III segue lo stesso criterio soggettivo, ma la franchigia previdenziale si applica in modo unitario, senza ripartizioni per ATECO.
     

 

 

Per maggiori dettagli potete contattarci attraverso il modulo di contatto o mediante uno dei nostri recapiti.

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