A ridosso dell’entrata in vigore in via definitiva dei nuovi tracciati elettronici per le fatture estere prevista in origine a partire dal 1° gennaio 2022 - in sostituzione dell’esterometro - arriva la proroga di sei mesi che rinvia tutto a luglio 2022.
Sembra ormai diventata una consuetudine, da parte dell’amministrazione finanziaria, proporre modifiche operative per poi rinviarle pochi giorni prima dell’entrata in vigore, andando da un lato incontro alle necessità da parte degli operatori economici di adeguarsi, ma dall’altra garantendo sempre meno certezze sulle novità legislative (come invece ci si aspetterebbe).
Ma andiamo con ordine, ripercorrendo la novità introdotta per gli operatori economici che svolgono operazioni con l’estero, cercando di far chiarezza su come e quando sarà necessario adeguarsi.
Normativa vigente
Dall’entrata in vigore della fatturazione elettronica nel 2019, le fatture transfrontaliere per prestazioni di servizi e cessione di beni – sia attive che passive - vengono comunicate all’amministrazione finanziaria attraverso l’esterometro, con cadenza trimestrale.
Si ricorda che rimangono tuttavia escluse dall’obbligo di comunicazione:
- le fatture per le quali è stata emessa comunque fattura elettronica (possibilità della quale ci si può già avvalere in maniera facoltativa)
- le fatture attive per le quali è stata emessa la bolla doganale.
Tuttavia, la Legge di Bilancio 2021 (nell’art. 1, comma 1103, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) aveva previsto l’abolizione dell’esterometro a partire dal 1° gennaio 2022, in favore della trasmissione telematica al Sistema di Interscambio anche delle fatture transfrontaliere (sia UE che extra-UE), al pari della fatturazione elettronica italiana.
Ma ancora una volta, con un colpo di coda, è stato previsto un rinvio di sei mesi, rimandando tutto in via “definita” a luglio 2022.
Novità dal 1° luglio 2022
Dal 1° luglio 2022, stando al tenore degli emendamenti al decreto fiscale D.L. 146/2021 e salvo ulteriori modifiche o rinvii, verrà definitivamente abolito l’esterometro con la conseguenza che tutte le operazioni estere dovranno essere comunicate al Sistema di Interscambio mediante emissione di fattura elettronica, rispettando le seguenti regole:
- operazioni ATTIVE: emissione della fattura elettronica entro 12 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni verso soggetti esteri indicando nel campo codice destinatario “XXXXXXX”
- operazioni PASSIVE: emissione della fattura entro 15 giorni dal documento comprovante la merce o la prestazione ricevuta da soggetto estero, utilizzando uno dei tre codici “tipo documento” a seconda dell’operazione in essere:
- TD17 per l’integrazione di fattura o emissione autofattura per acquisto di servizi da soggetti non residenti (rispettivamente UE ed Extra-UE),
- TD18 per l’integrazione della fattura per acquisto intracomunitario di beni
- TD19 per le ulteriori fattispecie previste nel caso di acquisto di beni dall’articolo 17 comma 2 del D.P.R. 633/72 (ad esempio acquisto da fornitore UE con rappresentate fiscale in Italia, o acquisto da fornitore extra-UE di un bene già presente in Italia).
Operativamente parlando, gli operatori economici dovranno monitorare costantemente e con cadenza almeno mensile - si ricorda che l’invio va effettuato al massimo entro il 15 delle mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione – il volume delle fatture passive sia di beni che servizi ricevuti da soggetti esteri.
Dovranno inoltre, qualora non avessero già provveduto, a dotarsi di un sistema di fatturazione elettronica che permetta anche l’invio delle fatture allo SDI con i nuovi “tipo documento”.
Resta ferma la possibilità di aderire al nuovo sistema in via facoltativa già dal 1° gennaio 2021.
Per concludere, è bene ricordare che tutto questo non farà venir meno gli obblighi previsti per la presentazione del modello INTRA, che ricordiamo:
è sempre obbligatorio per le operazioni attive, indipendentemente dall’ammontare
per l’aspetto passivo va inviato solo per acquisti di beni con ammontare complessivo superiore a 200.000 euro in uno dei quattro trimestri precedenti, o 100.000 euro nel caso di acquisto di servizi.
Per concludere, consigliamo a chiunque svolga attività con l’estero, di adeguarsi per tempo – che ricordiamo ancora essere obbligatorio dal 1° luglio 2022, ma già adottabile in via facoltativa in sostituzione dell’esterometro - con un programma di fatturazione elettronica che permetta l’invio allo SdI dei nuovi tracciati.
Si faccia attenzione, poiché tra le operazioni estere rientrano anche semplicemente le fatture per spese molto comuni di pubblicità quali Facebook e Google, o per sistemi di pagamento come SumUp.
Per maggiori dettagli potete contattarci attraverso il modulo di contatto o mediante uno dei nostri recapiti.