È finalmente stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso Decreto Sostegni (DL n.41 del 22 marzo 2021), al fine di fornire un sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
Tra gli aspetti più importanti, seppur probabilmente meno consistenti di quanto sperato, è il contributo a fondo perduto previsto per le attività stabilite in Italia che ormai da un anno stanno soffrendo e subendo gli effetti della crisi pandemica. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta, a chi spetta e come calcolare l’importo del contributo.
A chi spetta il contributo
Il contributo a fondo perduto è riservato ai titolari di partita iva residenti o stabiliti in Italia che svolgano attività di impresa, arte o professione, nonché agli enti non commerciali (compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi) ed ai soggetti che producono reddito agrario di cui all’art.32 del TUIR.
Restano tuttavia esclusi i soggetti:
- che abbiano cessato l’attività prima dell’entrata in vigore del decreto
- che abbiano attivato la partita iva successivamente all’entrata in vigore del decreto
- enti pubblici di cui all’art.74 del TUIR
- di cui all’art.162 bis del TUIR (Intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria)
Per poter accedere al contributo, oltre a rientrare tra i soggetti appena indicati, è necessario rispettare determinate condizioni “quantitative”. Infatti, due sono i requisiti imprescindibili:
non aver conseguito nel 2019 ricavi/compensi superiori a 10 milioni di euro
aver subito un calo del fatturato/corrispettivi medio mensile di almeno il 30% tra il 2020 ed il 2019
Un caso straordinario è invece rappresentato dalle partite iva attive a far data dal 1° gennaio 2019, per le quali il contributo spetta anche in assenza del calo del fatturato nella misura indicata.
Fermo restando il possesso dei requisiti di accesso e come già avvenuto in precedenza col DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), spetta in ogni caso un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società, fino ad un massimo di 150.000 euro.
Calcolo del contributo
Il valore del contributo spettante varia in misura percentuale a seconda dell’ammontare dei ricavi/compensi percepiti nell’anno 2019. Potete notare che viene preso il 2019 come anno di riferimento poiché rappresenta l’ultimo periodo d’imposta che si può considerare “normale”, ossia prima del periodo economico straordinario e di emergenza causato dalla pandemia. Inoltre, è bene sottolineare come si debbano considerare i ricavi/compensi e non il fatturato, tenendo ben presenti le differenze che ne possono emergere a seconda del principio contabile adottato (cassa o competenza) nonché del valore delle operazioni che concorrono al calcolo del fatturato ma che non rappresentano per loro natura operazioni tipiche di ricavi/compensi per l’impresa (si pensi ad esempio alle cessioni di beni strumentali o strumenti finanziari).
Pertanto, in base al valore dei ricavi/compensi del periodo d’imposta 2019, sono previste le seguenti percentuali:
- 60% se ricavi/compensi 2019 < 100.000 euro
- 50% se ricavi/compensi 2019 > 100.000 euro e fino a 400.000 euro
- 40% se ricavi/compensi 2019 > 400.000 euro e fino a 1 milione di euro
- 30% se ricavi/compensi 2019 > 1 milione di euro e fino a 5 milioni
- 20% se ricavi/compensi 2019 > 5 milioni e fino a 10 milioni (soglia massima)
Una volta individuata la fascia di appartenenza e la presenza del calo del fatturato medio mensile tra il 2020 ed il 2019 di almeno il 30%, potrà essere calcolato il contributo spettante. Ma facciamo qualche esempio per comprendere meglio il valore del contributo ed alcune delle casistiche che potrebbero presentarsi.
ESEMPIO 1: società con ricavi 2019 pari a 480.000 € | fascia 3, contributo del 40%
Fatturato 2019: 480.000 € quindi fatturato medio mensile 40.000 € (480.000 : 12 mesi)
Fatturato 2020: 360.000 € quindi fatturato medio mensile 30.000 € (360.000 : 12 mesi)
Calo fatturato medio mensile 10.000 € (40.000 – 30.000) quindi contributo non spettante poiché calo del fatturato medio mensile del 25% (inferiore al 30% minimo per accedere al contributo)
ESEMPIO 2: ditta individuale con ricavi 2019 pari a 60.000 € | fascia 1, contributo del 60%
Fatturato 2019: 60.000 € quindi fatturato medio mensile 5.000 € (60.000 : 12 mesi)
Fatturato 2020: 30.000 € quindi fatturato medio mensile 2.500 € (30.000 : 12 mesi)
Calo fatturato medio mensile 2.500 € (5.000 – 2.500) quindi contributo spettante poiché calo del fatturato medio mensile pari al 50% (superiore al 30% minimo per accedere al contributo)
Contributo spettante 1.500 € (2.500 x 60%)
ESEMPIO 3: società attiva dallo 01/02/2019 con ricavi 2019 pari a 50.000 € | fascia 1, contributo del 60%
Fatturato 2019: 50.000 € quindi fatturato medio mensile 5.000 € (50.000 : 10 mesi)
Fatturato 2020: 30.000 € quindi fatturato medio mensile 2.500 € (30.000 : 12 mesi)
Calo fatturato medio mensile 2.500 € (5.000 – 2.500) quindi contributo spettante poiché calo del fatturato medio mensile pari al 50% (superiore al 30% minimo per accedere al contributo)
Contributo spettante 2.000 € (2.500 x 60% = 1.500 €, ma inferiore al minimo di 2.000 € previsto per le società).
Inoltre si fa notare che nell’ultimo esempio il calcolo del fatturato medio mensile è stato ragguagliato a 10 mesi, poiché nell’art.1 c.5 del decreto è chiaramente indicato che “Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, … … …, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.” Pertanto, nel nostro esempio in cui la partita iva è attiva solo dallo 01/02/2019, il conteggio viene effettuato a partire dal mese di marzo.
Come presentare la domanda ed ottenere il contributo
In attesa di uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che indichi le modalità e la data di apertura per la presentazione della domanda per accedere al contributo, l’art.1 c.8 del Decreto stabilisce sin da ora che l’istanza potrà essere presentata esclusivamente in via telematica dai contribuenti aventi diritto sia autonomamente se in possesso delle proprie credenziali di accesso al Cassetto Fiscale, sia per mezzo di un intermediario abilitato (art.3 c.3 DPR 322/1998) in possesso della delega.
Pur non essendo ancora stata indicata la data di apertura del canale, ci si aspetta che la stessa sarà imminente dati i tempi celeri promessi dal Presidente del Consiglio Mario Draghi per l’erogazione del contributo. In ogni caso, si avranno a disposizione 60 giorni per la presentazione dell’istanza dalla data di apertura.
Una novità rispetto ai contributi erogati precedentemente, è la possibilità per il contribuente di scegliere se ottenere l’importo spettante mediante accredito sul conto corrente da indicare nell’istanza, oppure tramite credito d’imposta da utilizzare successivamente in compensazione mediante modello F24. La scelta dovrà essere effettuata al momento di presentazione dell’istanza e sarà irrevocabile.
Anche questo contributo, così come i precedenti già erogati dall’Agenzia delle Entrate, non concorrerà in alcun modo alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi (IRES, IRPEF ed IRAP).
Per maggiori dettagli potete contattarci attraverso il modulo di contatto o mediante uno dei nostri recapiti.