Al via la presentazione dell'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (DL n.41 del 22 marzo 2021).
Come già anticipato nel nostro articolo Come richiedere il contributo a fondo perduto previsto nel Decreto Sostegni, a partire da oggi 30 marzo sarà possibile presentare l'istanza per richiedere il contributo spettante. Si precisa che non si tratta né di click day né di un fondo ad esaurimento, pertanto le domande potranno essere presentate indistintamente fino alla data di chiusura prevista per il 29 maggio 2021. Ovviamente presentare prima la domanda potrebbe garantire di ricevere prima il contributo, ma ammesso il possesso dei requisiti di accesso, nessuno rimarrà escluso così come nei precedenti Decreti Rilancio e Ristori.
Ricordiamo che il contributo spetta ai titolari di partita iva residenti o stabiliti in Italia che svolgono attività di impresa, arte o professione, nonché agli enti non commerciali (compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi) ed ai soggetti che producono reddito agrario di cui all’art.32 del TUIR a condizione che:
non abbiano conseguito nel 2019 ricavi/compensi superiori a 10 milioni di euro
abbiano subito un calo del fatturato/corrispettivi medio mensile di almeno il 30% tra il 2020 ed il 2019.
Il contributo spettante e diviso per fasce a seconda dell'ammontare dei ricavi/compensi 2019, con una percentuale calcolata sulla diminuzione del fatturato (60% - 50% - 40% - 30% - 20%) che decresce all'aumentare dei ricavi/compensi.
In ogni caso, fermo restando il rispetto delle due condizioni principali, è previsto un contributo minimo di 1.000 per le persone fisiche e 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, fino ad un massimo di 150.000 mila euro.
Per approfondire sulla modalità di calcolo del contributo spettante, con esempi e possibili casi particolari, vi rimandiamo al nostro precedente articolo Come richiedere il contributo a fondo perduto previsto nel Decreto Sostegni.
Come presentare la domanda
Passiamo ora al punto centrale dell'articolo e vediamo come presentare la domanda.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2021, modificato poi con successivo Provvedimento del 29 marzo 2021, sono state emanate le linee guida per la presentazione dell’istanza. Anticiapiamo si da ora che la modifica riguarda la casistica delle partite iva avviate a partire dal 1° gennaio 2019, alle quali ricordiamo spetta il contributo anche in assenza del calo del fatturato del 30%. Ma andiamo con ordine.
L’istanza può essere presentata direttamente dal contribuente o da un intermediario incaricato (art.3 c.3 DPR 322/1998) provvisto della delega, attraverso il Cassetto Fiscale oppure mediante il servizio web disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi.
Al fine di evitare errori di calcolo, che hanno creato non poca confusione agli addetti ai lavori, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato con il Provvedimento del 23 marzo sia una Guida dettaglata di quanto previsto dal decretoo, sia una Guida alla compilazione dell’istanza e calcolo del contributo (versione modificata con provvedimento del 29 marzo).
La precisazione del provvedimento pubblicato solo ieri 29 marzo, nientemeno che il giorno prima dell’apertura del canale, riguarda esclusivamente i contribuenti che abbiano attivato la partita iva dal 1° gennaio 2019. Come nostra consuetudine, cerchiamo di oltrepassare i tecnicismi ed il riporto letterale della norma, per fornirvi con semplicità e degli esempi le nuove precisazioni.
Chi ha attivato la partita iva nel 2019, ha potuto verificare essenzialmente 3 distinte ipotesi tra i periodi di imposta 2019 e 2020:
- Nessun calo (o addirittura aumento) del fatturato
- Calo del fatturato > 30%
- Calo del fatturato < 30%
Nulla è cambiato nelle ipotesi 1 (nel cui caso spetta il contributo minimo previsto di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche) e nell’ipotesi 2 (al quale verrà applicato il normale calcolo del contributo, che potete consultare in questo nostro articolo).
La novità introdotta riguarda invece l’ipotesi 3, ovvero il caso in cui ci sia stato un calo del fatturato inferiore al 30%. Infatti, mentre in una prima formulazione della norma era previsto per questi soggetti il contributo minimo in ogni caso ed a prescindere dal calo del fatturato, la nuova disposizione prevede di calcolare comunque il contributo spettante secondo le normali regole, assumendo che:
- se dal calcolo risulta un contributo < al minimo spettante, verrà riconosciuto il contributo minimo;
- se dal calcolo risulta un contributo > al minimo spettante, allora verrà riconosciuto il contributo calcolato matematicamente anche in assenza del calo del 30%
Ma chiariamo il tutto con degli esempi pratici. In entrambi i casi la partita iva è attiva dal 1° febbraio 2019 ed ha subito un calo del fatturato del 25% (non rileva quindi la condizione minima prevista del 30%). Per la media mensile del 2019 si considerano solo 10 mesi, ossia il numero dei mesi successivi a quello di apertura.
ESEMPIO 1: ditta individuale attiva dal 1° febbraio 2019 con ricavi 2019 pari a 40.000 € | fascia 1, contributo del 60%
Fatturato 2019: 40.000 € quindi fatturato medio mensile 4.000 € (40.000 : 10 mesi)
Fatturato 2020: 36.000 € quindi fatturato medio mensile 3.000 € (36.000 : 12 mesi)
Calo fatturato medio mensile 1.000 € (4.000 – 3.000) pari al 25%
Contributo spettante 1.000 € (1.000 x 60% = 600, ma inferiore al minimo di 1.000 euro)
ESEMPIO 2 (novità Provvedimento del 29 marzo): ditta individuale attiva dal 1° febbraio 2019 con ricavi 2019 pari a 200.000 € | fascia 2, contributo del 50%
Fatturato 2019: 200.000 € quindi fatturato medio mensile 20.000 € (200.000 : 10 mesi)
Fatturato 2020: 180.000 € quindi fatturato medio mensile 15.000 € (180.000 : 12 mesi)
Calo fatturato medio mensile 5.000 € (20.000 – 15.000) pari al 25%
Contributo spettante 2.500 € (5.000 x 50% = 2.500, viene quindi considerato il calcolo matematico effettivo e non rileva la condizione minima del 30% poiché avviata dopo il 1° gennaio 2019)
AGGIORNAMENTO: è stato appena pubblicato il comunicato stampa del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che ha ufficialmente annunciato l’apertura del canale online per trasmettere l’istanza.
Per maggiori dettagli potete contattarci attraverso il modulo di contatto o mediante uno dei nostri recapiti.